IN GAZZETTA UFFICIALE PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER I CERTIFICATI BIANCHI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2017 il nuovo decreto sui certificati bianchi, ovvero il decreto del MISE dell’11 gennaio 2017 Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.

Dopo poco più di due anni di attesa, entra in vigore il 4 aprile 2017 il nuovo decreto sui Certificati Bianchi. Il nuovo decreto stabilisce gli obiettivi nazionali da conseguire nel periodo 2017-2020 e le linee guida per l’esecuzione e valutazione dei progetti di efficienza energetica, la definizione dei criteri e modalità per il rilascio dei certificati bianchi (all. 1 e 2 DM 11 gennaio 2017).

In merito alle nuove Linee Guida, entro sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente decreto, il GSE, in collaborazione  con  ENEA  e  RSE,  predispone  e sottopone al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  una  guidaoperativa  per  promuovere  l’individuazione,  la  definizione  e  la presentazione di progetti, corredata di tutte le  informazioni  utilialla predisposizione  delle  richieste  di  accesso  agli  incentivi, nonche’ della  descrizione  delle  migliori  tecnologie  disponibili, tenendo  in considerazione  anche  quelle  identificate  a  livello europeo, delle potenzialita’ di risparmio  in  termini  economici  ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito  all’individuazione  del  consumo  di  riferimento  di  cui all’art. 2, comma  1,  lettera  d).  La  guida, che  puo’ essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un  elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all’art. 6.
Per la validità dei vecchi progetti:
Per i progetti standardizzati e analitici che alla data  di  entrata in  vigore  del  presente  decreto  hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come  definita  dalle  linee guida EEN 9/11 o  hanno concluso  il  periodo  di  monitoraggio,  e’possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo  quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata  invigore del presente decreto.

Per i progetti a consuntivo   che  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto sono  in  corso  di  realizzazione,  come attestato da idonea documentazione, e’ possibile presentare l’istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti  a  consuntivo, analitici e standard approvati  in  data  precedente  all’entrata  invigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto entro il  termine di centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto.