IN GAZZETTA UFFICIALE PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER I CERTIFICATI BIANCHI
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2017 il nuovo decreto sui certificati bianchi, ovvero il decreto del MISE dell’11 gennaio 2017 “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.
Dopo poco più di due anni di attesa, entra in vigore il 4 aprile 2017 il nuovo decreto sui Certificati Bianchi. Il nuovo decreto stabilisce gli obiettivi nazionali da conseguire nel periodo 2017-2020 e le linee guida per l’esecuzione e valutazione dei progetti di efficienza energetica, la definizione dei criteri e modalità per il rilascio dei certificati bianchi (all. 1 e 2 DM 11 gennaio 2017).
In merito alle nuove Linee Guida, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, una guidaoperativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utilialla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, nonche’ della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialita’ di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all’individuazione del consumo di riferimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che puo’ essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all’art. 6.
Per la validità dei vecchi progetti:
Per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, e’possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto.
Per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, e’ possibile presentare l’istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all’entrata invigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.