Diagnosi Energetica: si avvicina la terza scadenza prevista per le diagnosi energetiche delle grandi aziende e delle imprese energivore
L’obbligo di diagnosi energetica – quadriennale – è stato introdotto dal D.Lgs. 102/2014: dopo i primi due termini nel 2015 e 2019, la prossima scadenza sarà quindi nel 2023, più precisamente entro il 5 dicembre.
Chi deve fare le Diagnosi Energetiche
I soggetti che devono fare le Diagnosi Energetiche si dividono in obbligati e volontari.
L’obbligo delle Diagnosi Energetiche vale per:
- GRANDI IMPRESE cioè organizzazioni con più di 250 dipendenti e almeno una tra le seguenti due
condizioni: fatturato superiore a 50 milioni di euro o un attivo di bilancio superiore a 43 milioni di euro; - AZIENDE ELETTRIVORE cioè imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte al registro della
CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali); - AZIENDE GASIVORE cioè imprese a forte consumo di gas naturale iscritte al registro della CSEA
(Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).
Tra i soggetti obbligati sono esentati gli stabilimenti che hanno adottato un sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001 e le grandi imprese con consumi inferiori ai 50 TEP. Le aziende che incontrano uno di
questi due requisiti devono comunque caricare un’autocertificazione sul portale predisposto dall’ENEA.
I soggetti volontari sono le aziende che non rientrano nelle categorie di cui sopra, ma che comunque desiderano fare una diagnosi energetica per rendere più efficiente la propria azienda. Difatti, oltre all’obbligo di legge, redigere una Diagnosi Energetica sui propri stabilimenti o sedi operative è una efficace e concreta opportunità per individuare come migliorare i propri consumi energetici.
Entro quando bisogna farle
La Diagnosi Energetica deve essere fatta entro il 5 dicembre 2023 sulla base dei consumi dell’anno 2022.
In ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 73/2020, le imprese energivore che hanno già svolto una Diagnosi Energetica per la scadenza del 2019 sono anche obbligate a realizzare almeno uno degli interventi
segnalati in tale diagnosi entro la prossima scadenza 2023. In caso contrario, è prevista una sanzione da 1.000 € a 10.000 €.
Qualora un’azienda sia iscritta per la prima volta al registro CSEA degli elettrivori e/o gasivori, l’anno successivo inizia a ricadere nell’ambito dell’obbligo e deve presentare una Diagnosi Energetica entro il 5 dicembre dello stesso anno.
I soggetti obbligati che non presentano la Diagnosi Energetica entro i termini prefissati, sono passibili di una sanzione da 4.000 € a 40.000 €, mentre nel caso di esecuzione della diagnosi in maniera non conforme alle
linee guida, si applica una sanzione da 2.000 € a 20.000 €.
Come si trasmettono
La Diagnosi Energetica deve essere svolta da un Esperto in Gestione dell’Energia certificato UNI CEI 11339 oppure da una ESCO certificata UNI CEI 11352. Essa deve essere caricata sul portale predisposto dall’ENEA (https://audit102.enea.it/).
Se l’impresa è multisito si procede con una clusterizzazione per campionare i siti soggetti a diagnosi. Nel caso in cui non si tratti della prima diagnosi, i dati utilizzati dovranno provenire in parte da un piano di monitoraggio obbligatorio che deve essere stato implementato almeno l’anno precedente a quello di riferimento della seconda diagnosi.
Bilancio di Sostenibilità: il report integrato
Il bilancio o report di sostenibilità è un documento strategico e di comunicazione che rendiconta agli stakeholder dell’organizzazione la: sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale.
L’obiettivo di questo evento organizzato assieme a Integrè Spa Stp Società Benefit e AMP Consulting è quello di aiutare a comprendere il nuovo approccio che segna la strada per i prossimi anni.
PNRR 2: aggiornamenti per il Sismabonus acquisti 110%
Proroga di 6 mesi per il sismabonus acquisti 110%, obbligo di POS e fattura elettronica per tutti i professionisti. Alcune novità introdotte dalla legge PNRR 2
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 anche conosciuta come PNRR 2, si aprono alcune novità per i professionisti e in materia di sismabonus acquisti.
La legge prevede la proroga di 6 mesi del super sismabonus acquisti 110%: ovvero gli acquirenti che hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita dell’immobile antisismico entro il 30 giugno 2022, avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per l’atto definitivo. Ad alcune condizioni però, che siano stati corrisposti acconti tramite sconto in fattura e che abbiano maturato il relativo credito d’imposta. Bisogna inoltre aver ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, il collaudo e l’asseverazione che attesti il raggiungimento del miglioramento sismico. L’immobile deve inoltre essere accatastato almeno in categoria F/4.
Stato del Sismabonus in Italia
Dati dell’ Agenzia delle Entrate alla mano, è evidente che nel biennio 2020-2022, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dal D.L. 34/2020, quelli che hanno avuto più successo sono quelli di efficientamento energetico.
Dei 38,4 milioni di euro erogati, infatti, solo uno è andato agli interventi di consolidamento statico degli edifici. Lo scoglio principale potrebbe risiedere nella mancata capienza IRPEF o IRES dei soggetti beneficiari, che sarebbero dunque impossibilitati di riscuotere l’intero importo spettante.
In ogni caso, questa situazione può essere aggirata grazie agli strumenti di cessione del credito fiscale a terzi o al meccanismo di sconto in fattura, entrambi espressamente previsti dalla normativa in tema di superbonus.
Nel primo caso, il contribuente potrà cedere il credito d’imposta a soggetti terzi (tra cui banche e finanziarie), in cambio dell’erogazione della liquidità necessaria per effettuare i lavori.
Nel secondo, invece, lo sconto del 110% viene applicato direttamente in fattura, senza tuttavia incidere sull’imponibile IVA: in questo caso, sarà l’affidatario dei lavori a maturare il diritto di recuperare il credito di imposta.
Se si sceglie di avvalersi di uno di questi metodi, tuttavia, occorrerà allegare alla domanda di sismabonus alcuni documenti aggiunti, attestanti il possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione fiscale e la congruità delle spese sostenute per l’intervento.
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CERTIFICATI BIANCHI, ONLINE LE MODALITÀ PER ACCEDERE AL MECCANISMO DEI CB CON IL CREDITO D’IMPOSTA
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Il Gse ha ultimato l’aggiornamento della guida operativa volta a promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica).
Questi ultimi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il documento fornisce informazioni utili per poter predisporre e presentare le richieste di accesso agli incentivi, oltre a indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dall’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nei diversi settori produttivi.
Rispetto alla versione del 2019, sono state aggiornate le tabelle recanti le tipologie progettuali ammissibili e non ammissibili, introdotte cinque nuove guide settoriali e nove schede di progetto a consuntivo standardizzate.
Con l’aggiornamento del D.M. 21 maggio
2021 il GSE comunica che, i Certificati Bianchi sono cumulabili con i crediti di
imposta per l’acquisto di macchinari e attrezzature
esclusivamente nel caso in cui la richiesta a tale forma di
incentivazione sia stata presentata a decorrere dal 1° gennaio
2020. In questo caso il numero di Certificati Bianchi rilasciati
sarà pari al 50% dei titoli conseguiti mediante l’intervento di
efficienza energetica.
Nei casi in cui sia stato richiesto il credito d’imposta per
progetti per i quali la data di avvio di realizzazione si è verificata
dal 01/01/2020 al 01/06/2021, è possibile presentare le
istanze di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi entro e
non oltre il giorno 30 ottobre 2022.
La documentazione dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi
Energetici – GSE S.p.A. tramite:
-la presentazione di un progetto a Consuntivo mediante il
Portale Efficienza Energetica;
-la presentazione di un progetto Standardizzato mediante
la casella di posta elettronica certificata info@pec.gse.it
inserendo nell’oggetto della mail “Presentazione del
Progetto Standardizzato (PS) – Credito d’imposta”.
I progetti per i quali è stata già presentata richiesta di accesso ai
Certificati Bianchi e che sono stati rigettati per il cumulo del
credito d’imposta possono essere ripresentati attraverso l’invio
di un’istanza alla casella di posta elettronica certificata:
info@pec.gse.it, inserendo nell’oggetto della mail “Richiesta di
riesame del Progetto a Consuntivo (PC)/Standardizzato (PS)
con codice CB00XXXX”.
[Fonte:GSE]
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Efficienza energetica: Obbligo di pannelli solari sulle case per i nuovi edifici residenziali dal 2029
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Ursula von der Leyen ha presentato il progetto della Commissione europea da 300 miliardi di euro per gas e transizione green.
La Commissione europea sta lavorando sull’obbligo di copertura solare per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici residenziali entro il 2029. La Commissione propone anche di accelerare le procedure autorizzative per le energie rinnovabili e le relative infrastrutture.
Questo piano è previsto all’interno del REPowerEU: risposta dell’Unione alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico globale causate dall’invasione russa dell’Ucraina. Come ha spiegato il presidente Ursula von der Leyen, c’è una doppia urgenza per trasformare il sistema energetico europeo: porre fine alla dipendenza dell’UE dai combustibili fossili russi e affrontare la crisi climatica.
Verso l’efficienza energetica e la transizione ecologica: il piano REPowerEU.
Tre gli obiettivi prefissati: il risparmio di energia, la diversificazione delle fonti
e l’accelerazione verso la transizione ecologica. Di fatto, il piano rappresenta uno
strumento importante non solo per rispondere nell’immediato al problema dell’approvvigionamento, ma anche per guardare sul lungo termine a una soluzione per combattere la crisi climatica.
L’”arma” più efficace a breve termine sembra essere appunto il risparmio energetico, per cui l’obiettivo di efficienza energetica dell’UE per il 2030 è stato incrementato,
passando dal 9% al 13%.
Le energie rinnovabili
Attenzione particolare è posta sulle energie rinnovabili, puntando a
innalzare l’obiettivo per il 2030 dal 40% al 45% nell’investimento in questo campo. In particolare, la strategia prevede il raddoppio della capacità solare fotovoltaica entro il 2025, con l’installazione di 600 GW entro il 2030.
Proprio per questo il piano prevede l’obbligo di copertura solare per gli edifici
commerciali e pubblici dal 2025 e per i nuovi edifici residenziali a partire
dal 2029, il raddoppio del tasso di diffusione delle pompe di calore e misure per integrare l’energia geotermica e solare termica nei sistemi di teleriscaldamento e comunali.
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BANDO ISI INAIL 2021: dal 2 Maggio le domande per gli incentivi
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METTERE IN SICUREZZA LA TUA IMPRESA ORA É MOLTO SEMPLICE CON IL BANSO ISI INAIL 2021
Scatta la prima fase del bando ISI inail 2021, a sostegno di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 2 maggio 2022 al 16 giugno 2022 sarà attiva la procedura informatica per la compilazione della domanda. Le imprese potranno effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità e salvare la domanda inserita. Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato sul portale Inail e associato ad una posizione assicurativa.
L’obiettivo del bando è di aiutare le aziende e le PMI. Il bando dà la possibilità migliorare le proprie attrezzature nonché la qualità della vita e la sicurezza dei loro lavoratori. Questi contributi verranno assegnati fino ad esaurimento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che verranno inviate il giorno del Click Day.
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.
QUALI SONO I PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO?
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
- Investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2).
- Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2.
- Bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3.
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4.
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
LA PROPOSTA SMART FUTURE
Il bando INAIL ISI 2021 rappresenta una preziosa opportunità per la riqualificazione del fabbricato, rivoluzionando nel contempo anche il modo di pensare l’impresa: rimuovendo le lastre di cemento amianto ed integrando la nuova copertura con pannelli fotovoltaici, l’impresa passa da nociva ed energivora a ecologicamente virtuosa.
Smart Future, tramite partner altamente qualificati, si propone di affiancare la vostra impresa nella:
- Gestione dell’intero progetto di bonifica, dalle fasi preliminari alla realizzazione
- Progettazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico per una migliore efficienza energetica dell’immobile.
Smart Future si occupa della gestione di tutte le fasi di progettazione di impianti fotovoltaici e di accumulo, occupandosi anche della realizzazione, della direzione lavori, della sicurezza antinfortunistica, il coordinamento in cantiere, la messa in opera e la gestione delle pratiche di allaccio con il Gestore di Rete.
L’opportunità offerta da Smart Future è quindi la realizzazione di un intervento chiavi in mano di bonifica dell’amianto abbinato all’installazione di un impianto fotovoltaico per migliorare la propria efficienza energetic
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Parco Agrisolare: 1,5 miliardi dal PNRR per impianti fotovoltaici
Firmato il decreto Parco Agrisolare MIPAAF che fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha pubblicato il decreto del 25 marzo 2022 recante le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR. Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo, tramite l’erogazione di un contributo che potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell’eternit e amianto sui tetti (ove presente) e/o migliorando coibentazione e areazione, costruendo nuovi tetti isolati e creando sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento.
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
-Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
– Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (i codici ATECO
ammissibili saranno precisati nel Bando);
– Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che
svolgono attività di cui all’articolo 2135 del cc e le cooperative o loro
consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi
un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
SPESE AMMISSIBILI E MASSIMALI
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di
fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale,
devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza
di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti
interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza
energetica delle strutture:
a. Rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso,
dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di
settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte
specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b. Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica
del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del
grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche
destinazioni produttive del fabbricato;
c. Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del
professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste
in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo,
il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto
ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
1. acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di
gestione, ulteriori componenti di impianto;
2. sistemi di accumulo;
3. fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla
realizzazione degli interventi;
4. costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei
pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni
complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di
scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche
sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto
per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00.
Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità
sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in
aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo
ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw, secondo gli importi
dettagliatamente individuati nel bando.
***
Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e
l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento
dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione
di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto
(intercapedine d’aria):
1. demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in
opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino
ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
***
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro
750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), nel limite massimo di euro
1.000.000 (un milione) per singolo soggetto beneficiario.
Questo articolo nel decreto energia rappresenta un vincolo importante perché estende la limitazione per il “fotovoltaico libero” ai centri storici sottoposti a vincolo. Il centro storico di Vicenza, per esempio, ricade interamente in zona Unesco. Dunque anche i palazzi che non hanno un vincolo puntuale, sono obbligati a rispettare le procedure più lunghe e complesse con le relative autorizzazioni.
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DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022: misure contro l'aumento dei costi energetici
Il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Il provvedimento affronta diversi ambiti: dal contenimento all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e dei carburanti, misure in tema di prezzi dell’energia ai sostegni alle imprese e misureper l’accoglienza umanitaria.
CONTENIMENTO DELL’AUMENTO DEI PREZZI DELL’ENERGIA
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il decreto prevede la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione con conseguente riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Il decreto prevede la destinazione di risorse per il sostegno delle imprese per il sostegno delle seguenti misure:
- Piani di rateizzazione per le imprese, con sedi in Italia, delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori;
- Garanzie da SACE, fino al 90% dell’importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del ministro dello sviluppo economico. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica;
- Credito d’imposta del 20% a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- Incrementati i crediti d’imposta già in vigore a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).
Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico.
MISURE IN TEMA DEI PREZZI DELL’ENERGIA
Tra le altre misure vi sono:
- il bonus sociale elettricità e gas riconosciuto, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, a chi ha un valore ISEE pari a 12.000 euro;
- il potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi. Sono potenziati l’attività e gli strumenti a disposizione di “Mister prezzi”, il Garante per la sorveglianza dei prezzi già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. In particolare, è istituita una apposita “Unità di missione”, con relativa dotazione di personale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati;
- garanzia di trasparenza e monitoraggio nel mercato del gas naturale. I titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano saranno tenuti a trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere. Le informazioni tramesse saranno trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.
ENTRATA IN VIGORE
Il decreto entra in vigore oggi, 22 marzo 2022.
Decreto Energia: Semplificazioni per il fotovoltaico
SEMPLIFICAZIONI CON IL DECRETO ENERGIA
Con il Decreto Energia, per l’installazione del fotovoltaico, sarà sufficiente un modulo scaricabile dal sito del GSE. I moduli saranno da inviare due volte allo stesso gestore dei servizi energetici: uno a inizio lavori ed uno alla fine. Non saranno necessari progetti, asseverazioni o autorizzazioni. Con il Decreto Energia Il governo spinge all’autoproduzione, in particolare a quella elettrica da fotovoltaico.
L’installazione di pannelli rientrano dall’ 1 marzo negli interventi di manutenzione ordinaria. Questa manutenzione ordinaria non è più subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. La semplificazione riguarderà non solo gli impianti più piccoli, quelli fino a 50 Kw, ma anche quelli di dimensioni più grandi, fino a 200 Kw.
LIMITAZIONI AL DECRETO ENERGIA
Restano limitazioni di installazione per i beni “vincolati”, ovvero quelli che ricadono nel codice dei beni culturali e che quindi richiedono le necessarie autorizzazioni paesaggistiche. Nello specifico fanno eccezione gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico. L’eccezione è rimandata all’articolo 136, comma 1, lettera b e lettera c del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ossia ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri ed i nuclei storici.
Questo articolo nel decreto energia rappresenta un vincolo importante perché estende la limitazione per il “fotovoltaico libero” ai centri storici sottoposti a vincolo. Il centro storico di Vicenza, per esempio, ricade interamente in zona Unesco. Dunque anche i palazzi che non hanno un vincolo puntuale, sono obbligati a rispettare le procedure più lunghe e complesse con le relative autorizzazioni.
LE SOLUZIONI
La norma, spiega la relazione del decreto energia, prevede l’estensione dell’ambito applicativo dello strumento del “Modello unico semplificato” per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.
Una spinta, poi, sempre per ridurre l’impatto delle bollette, arriva anche al fotovoltaico in agricoltura. Gli incentivi sono da ora aperti anche agli impianti “agrovoltaici” che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
Fonte notizia: Decreto energia
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Bonus Alberghi 80%: domande dal 28 Febbraio
Da oggi disponibili il facsimile della domanda, la guida alla compilazione e la modulistica degli allegati. Dal Ministero le risposte alle FAQ
Si aprirà alle 12.00 del 28 febbraio prossimo la piattaforma online sul sito di Invitalia sulla quale le imprese turistiche potranno richiedere il credito d’imposta bonus alberghi 80% e il contributo a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture.
A partire dal 21 febbraio è accessibile la sezione informativa della piattaforma Invitalia. Dal sito è possibile scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati.
Il Bando per credito d’imposta 80% e fondo perduto pubblicato a dicembre 2021 finanzia la riqualificazione delle strutture attraverso l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione antisismica, la realizzazione di piscine termali, la digitalizzazione, il restauro e la ristrutturazione edilizia, in attuazione dell’articolo 1 del DL 152 del 6 novembre 2021, con risorse – 500 milioni di euro – a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
A partire dall’attivazione della procedura, le imprese avranno 30 giorni di tempo per presentare le istanze. Entro 60 giorni dopo tale scadenza, il Ministero del Turismo pubblicherà online l’elenco dei beneficiari.
INTERVENTI AMMISSIBILI: AL PRIMO POSTO L’EFFICIENZA ENERGETICA
Il decreto dà priorità assoluta a quelli che sono gli interventi di riqualificazione energetica. Il decreto si concentra successivamente sull’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione antisismica, realizzazione di piscine termali, digitalizzazione, restauro e ristrutturazione edilizia. Tra le spese ammissibili ci sono quelle per la progettazione (nella misura massima del 2% del totale dell’investimento).
PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA BONUS ALBERGHI 80%
Per gli interventi i tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto.
Il credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute è utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
L’F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il ministero del Turismo, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione. L’elenco contiene l’indicazione del bonus accordato, del contributo a fondo perduto, nonché delle eventuali variazioni e revoche.
Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità definite con provvedimento 8 agosto 2020.